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Cinque passi verso la qualità personalizzata

Decreto UE 1935/2004

Quali sostanze sono consentite nei generi alimentari?

Emollienti in olio d'oliva o salse al pesto, metalli pesanti in smalti di ceramica, componenti dei colori da stampa nelle bevande: esempi poco appetitosi o addirittura non salutari di impurità negli alimenti, che a buon ragione fanno uscire dai gangheri i consumatori.
Effettivamente esistono buoni motivi funzionali per cui gli alimenti entrano in contatto con determinate sostanze: durante la produzione con macchine speciali, l'imbottigliamento, il trasporto negli appositi contenitori, lo stoccaggio o la consegna.

Tuttavia: i rischi dovuti all'interazione tra alimenti e sostanze estranee esistono e occorre limitarli!
Questo tema viene regolato dal 2004 in poi dal decreto UE 1935/2004, in vigore ancora oggi. La sua affermazione più importante e sensata è: le sostanze di partenza e gli articoli si devono fabbricare in modo tale che i loro componenti, in condizioni di utilizzo normali e prevedibili, entrino nell'alimento in quantità tali da non mettere a rischio la salute del consumatore.

Decreto UE 10/2011


Nuovi requisiti chiesti ai produttori di materie plastiche

A gennaio 2011, la Commissione Europea emana un nuovo decreto sui materiali e gli articoli di plastica destinati ad entrare in contatto con gli alimenti. Questo nuovo decreto 10/2011 è entrato in vigore il 1° marzo 2011 ed è parte integrante del decreto UE 1935/2004.

Quali sono i suoi contenuti più importanti?

  • Una lista positiva per le sostanze di partenza (monomeri) e una lista delle sostanze ausiliarie (additivi) che si possono utilizzare per produrre le materie plastiche. Processo di migrazione basato sui valori limite e le specifiche di purezza.
  • Dichiarazioni di conformità
  • Rintracciabilità dei lotti
  • Produzione sec. il decreto UE 2023/2006 (Good-Manufacturing-Process)

E ora parliamoci chiaro:

Quali sostanze di partenza e additivi si possono usare?

Le liste dei monomeri e degli additivi abbracciano in totale 885 sostanze di partenza omologate a livello europeo. Queste si devono usare soltanto per produrre materiali e prodotti in materiale sintetico considerando i relativi valori di migrazione specifici.

Cosa succede nel cosiddetto processo di migrazione?

Per le materie plastiche esistono valori limite specifici a seconda delle sostanze, cosiddetti "valori di migrazione", relativamente al passaggio agli alimenti. Tali valori vengono rilevati nelle migrazioni di prova da istituti indipendenti. Se il processo è risultato positivo, il produttore ha l'autorizzazione a redigere la dichiarazione di conformità necessaria per l'uscita della merce.

La dichiarazione di conformità è valida fino a quando non vengono apportate modifiche alla composizione della sostanza o nella produzione, che alterano la migrazione dalla sostanza o dal prodotto in materiale plastico, o fino a quando non vengono fatte nuove scoperte scientifiche.
Il processo di migrazione prevede due controlli: Overall Migration Limit (OM L) e Specific Migration Limit (SM L). Nella migrazione complessiva, il totale delle sostanze migranti non deve superare i 60 ppm. La migrazione specifica determina i valori di migrazione per alcuni monomeri ed additivi di cui al decreto sulle materie plastiche.

La dichiarazione di conformità

Stando al decreto dell'UE, ogni produttore o importatore di articoli di prima necessità in materiale plastico a contatto con gli alimenti deve allegare al prodotto una dichiarazione scritta (dichiarazione di conformità).
Lo scopo primario di questa dichiarazione è quello di facilitare l'identificazione e quindi la rintracciabilità delle sostanze impiegate per le quali è stata redatta. Si deve anche garantire che nella catena logistica siano presenti informazioni a sufficienza sulle sostanze e sui prodotti di decomposizione impiegati, oltre a quelle sull'utilizzo del materiale plastico.

Rintracciabilità

Oppure: da dove proviene il materiale plastico utilizzato? E dove fornite?

Nel capitolo sulla dichiarazione di conformità l'abbiamo già accennato: la rintracciabilità. Essa rappresenta il vincolo di dover identificare un materiale o un articolo e quindi rintracciare tutte le fasi di produzione, lavorazione e vendita. Le fasi da poter identificare devono essere almeno quella a valle e quella a monte. Tutto questo funziona se sul materiale plastico viene applicata l'etichetta, la quale deve contenere informazioni sul produttore, sulla data e il processo di produzione ecc.

Good Manufacturing
 Practice (GMP) - Gestione qualità

Good Manufacturing Practice (GMP) – tradicibile in italiano con "produzione ottima perché di qualità accertata" – è conforme al decreto UE 2023/2006, il quale a sua volta si rifà al decreto 1935/2004. Dunque, la produzione fa parte di un sistema di qualità che garantisce la sicurezza e la documentabilità della fabbricazione dei prodotti farmaceutici e alimentari. Nella pratica, il sistema di qualità ISO deve essere completato dalle direttive GMP.

Panoramica dei materiali plastici [FS]

Leggendo le pagine precedenti si evince chiaramente quanto segue: il nuovo decreto esige dalle aziende un elevato investimento in termini di tempo, know-how dei dipendenti e capitale. Murtfeldt Kunststoffe ha accolto questa sfida ed è riuscita, nell'agosto 2011, a portare a termine il processo di migrazione richiesto per i suoi prodotti impiegati nel settore alimentare.

Questi prodotti comprendono nel nome la sigla [FS ] che sta per "Food Safe".
Inoltre, Murtfeldt offre ai clienti, su loro richiesta, la possibilità di eseguire test di migrazione per altri colori o tipi di materiale plastico.

Panoramica dei materiali plastici tecnici Murtfeldt compatibili con i generi alimentari ai sensi del decreto UE 1935/2004 CE

  • Murylon® B naturale [FS ]
  • Murylon® A naturale [FS ]
  • Murytal® C naturale [FS ]

Panoramica dei materiali plastici in PE Murtfeldt compatibili con i generi alimentari ai sensi del decreto UE 1935/2004 CE

  • Materiale ”S”® verde [FS ] originale
  • Materiale ”S”® nero [FS ] originale
  • Materiale ”S”® naturale [FS ] originale
  • Muralen® naturale [FS ]
  • Muralen® plus+AB [FS ]
  • Materiale ”S”® plus+AB [FS ] originale
  • Materiale ”S”® plus+TLS [FS ] originale
  • Materiale ”S”® plus+LF [FS ] originale
  • Materiale ”S”® plus+LF ES D [FS ] originale
  • Materiale ”S”® plus+FP [FS ] originale

Panoramica dei materiali plastici ad alto rendimento Murtfeldt compatibili con i generi alimentari ai sensi del decreto UE 1935/2004 CE

  • Murylat® [FS ]
  • Murylat® SP [FS ]
  • Murdotec® SP [FS ]
  • Murpec® naturale [FS ]

Altra Informaziones

Se desiderate avere altre informazioni tecniche sulle nostre sostanze compatibili con i prodotti alimentari, non esitate a richiederci il prospetto sulla gamma dei prodotti.

Volete informarvi più nel dettaglio sui contenuti dei decreti UE 1935/2004 e 10/2011? Allora visitateci sul sito internet www.murtfeldt.de!